Il percorso stage previsto dall’ANPA alla fine della formazione tecnica di ciascun Corso e/o Master, rappresenta un momento molto importante del percorso didattico svolto, in quanto permette ai discenti un concreto avvicinamento con il mondo delle imprese ed una conseguente vetrina sul mondo del lavoro.
La percentuale degli allievi dell’ANPA che attraverso il percorso di stage hanno ottenuto della concrete opportunità di lavoro, è attualmente stimabile intorno al 65-70%.
Lo stage consente la diretta sperimentazione sul campo di tutte le tecniche operative apprese con la formazione, rendendo conseguentemente possibile agli allievi la verifica delle proprie capacità e competenze attraverso un confronto immediato con l’azienda ed i clienti.
Il tirocinio formativo promosso dall’ANPA è pertanto assolutamente attinente ai singoli percorsi formativi svolti dagli allievi e soprattutto orientato all’individuazione di aziende ed imprese in possesso di requisiti di eccellenza che possano offrire ai tirocinanti l’opportunità di implementare ed affinare le conoscenze tecniche già acquisite nella prima fase della formazione.
Per ottenere il miglior risultato del percorso di stage, ogni allievo è tenuto a sostenere un preventivo colloquio conoscitivo e di orientamento con l’impresa ospitante al fine di definire gli obiettivi e le modalità del tirocinio, gli orari e le singole mansioni.
La durata dello stage potrà andare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 mesi e potrà essere svolto dagli allievi sia all’interno di aziende presenti nel territorio di svolgimento del proprio corso, sia ubicate su territorio nazionale (in tal caso l’azienda ospitante offrirà vitto ed alloggio all’allievo).
Qualora l’allievo tirocinante fosse in possesso di una buona conoscenza linguistica (inglese e/o spagnolo), l’ANPA potrà proporre anche destinazioni estere (sempre compatibilmente alla disponibilità delle aziende ospitanti al momento della richiesta di ospitalità stage).
Il tirocinio formativo e di orientamento è in Italia attualmente regolamentato dall’art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 196/197 e dall’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011.
Lo stage non costituisce rapporto di lavoro e non prevede retribuzioni, ed è consentito solo a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa (inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità).
Gli allievi in possesso di un contratto di lavoro (tempo determinato, part-time, indeterminato…) non possono accedere allo stage.
In considerazione delle restrizioni previste dalla suddetta Disciplina Ministeriale in materia di Stage, il tirocinio formativo dovrà pertanto considerarsi percorso facoltativo riservato esclusivamente agli allievi non occupati, da poter iniziare alla fine del completamento della fase di formazione teorico – pratica scelta.
Per l’attivazione dello stage, ogni allievo sarà tenuto a corrispondere la somma di € 100,00 + IVA 21%, da versare alla segreteria stage dell’ANPA esclusivamente all’atto della verifica da parte della stessa, dei requisiti del soggetto partecipante allo svolgimento del tirocinio, così come previsto dalla suddetta normativa.